LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 138
 (Interventi destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie)
1. Per i contributi già concessi dalla Direzione centrale competente in materia di salute, in relazione agli interventi di investimento destinati a strutture sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, finanziati con risorse regionali, in attuazione di leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario può chiedere la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di motivate ragioni. Il Direttore del Servizio competente, valutati il permanere dell'interesse pubblico e le ragioni addotte, conferma il contributo e fissa un nuovo termine di rendicontazione.