LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 133
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi>> sono sostituite dalle seguenti: <<abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi>>;

b)
la lettera g ter) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<g ter) nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.>>;

c)
il comma 1 bis è abrogato.

2. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui alla lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, come sostituita dalla lettera b) del comma 1, il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.