LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 130
 (Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.
3. La Commissione è costituita da cinque componenti:
a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
c) un medico specialista o docente in cardiologia;
d) un medico specialista o docente in ortopedia;
e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.
8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.