LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 125
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;
b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;
c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziati in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);
d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle Aziende sanitarie;
e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.