LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 122
 (Contributo straordinario contenimento rette)
1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro i termini di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).
2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026 nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.
3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres., con le eccezioni di cui alle lettere seguenti:
a) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), ed è acquisita d'ufficio nel procedimento;
b) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2024 e al 31 gennaio 2025;
d) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.
5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.
6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.
7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.