LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 119
 (Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)
1. Per l'anno 2025, i contributi di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinati al finanziamento delle proroghe e dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nel testo previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 5, comma 29, della legge regionale 34/2015.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro ateneo.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 30, della legge regionale 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.