LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 117
 (Modifica all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è aggiunto il seguente:
<<3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 15 ter, comma 3 quater, della legge regionale 20/2005, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.