LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 114
 (Modifiche alla legge regionale 4/2025)
1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 la parola: <<industriale>> è soppressa e le parole <<come definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli ambiti definiti>>;

b) all'articolo 2:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ambiti di applicazione)>>;

2)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi relativi a lavorazioni in immersione in acque marittime o interne, nel campo delle costruzioni di opere civili, energetiche e portuali, della cantieristica navale, della bonifica e manutenzione di fondali e opere marittime, del recupero di relitti, dell'acquacoltura, dell'industria energetica e di estrazione di idrocarburi e, più in generale, di ogni tipo di lavorazione subacquea. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.>>;

3)
il comma 2 è abrogato;

4)
il secondo e terzo periodo del comma 3 sono soppressi;

c) all'articolo 3:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Competenze e percorsi formativi)>>;

2)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nel rispetto della normativa statale in materia di professioni, i percorsi formativi di cui alla presente legge hanno ad oggetto le competenze correlate alle attività di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze)>>;

3)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 è necessario disporre, secondo quanto previsto con le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di adeguate attrezzature, quali, ad esempio, una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco, una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket, pannello di controllo erogazione d'aria, casco, comunicazioni via cavo, la presenza nella stazione per immersioni di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, la presenza di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, raggiungibile dalla stazione per immersioni entro trenta minuti, o l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa, camera di decompressione e sistemi di trattamento delle miscele impiegate.>>;

4)
i commi da 2 a 8 sono abrogati;

d) all'articolo 4:
1)
al comma 1 le parole <<attività della subacquea industriale, accreditando i centri formativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, erogati dagli Enti di formazione accreditati>>;

2)
al comma 3 le parole <<i centri>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli Enti di formazione>>;

3)
il comma 4 è abrogato;

e)
il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di agevolarne la spendibilità sul mercato del lavoro, nonché di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della subacquea, i titoli conseguiti al termine dei percorsi formativi previsti dalla presente legge rispondono a quanto previsto all'articolo 3, punto 6, del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979.>>;

f) all'articolo 6:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le competenze, le attrezzature e i requisiti per l'accesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 1.>>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le attestazioni e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito della subacquea di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 possono costituire evidenze ai fini del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).>>.