LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 113
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2010)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.>>;

b)
dopo il comma 44 è inserito il seguente:
<<44 bis. Il decreto di concessione del direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.