LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 112
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 dopo le parole <<direttamente coinvolto nelle attività progettuali,>> sono aggiunte le seguenti: <<le spese per prestazione di servizi,>>;

b)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Con decreto del Direttore competente in materia di ricerca da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.>>;

c)
il comma 26 è sostituito dal seguente:
<<26. Il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014, tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.