LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7

Disposizioni multisettoriali.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 108
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)
1.
Il comma 19 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), è sostituito dal seguente:
<<19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di università entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa e dal relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione, da adottare entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 18, della legge regionale 15/2014, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 15/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.