Art. 4
(Misure di sostegno per le vittime del dovere e assimilate)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per le vittime degli eventi lesivi di cui al medesimo comma, riconosciute tali secondo la normativa statale e regionale e per i loro familiari, anche superstiti, limitatamente a coniuge e figli o, in mancanza di questi, ai genitori.
2.
Le misure di cui al comma 1 possono essere concesse al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) residenza o sede di servizio della vittima dell'evento lesivo in uno dei Comuni della Regione al momento del verificarsi dell'evento medesimo;
b) accadimento dell'evento lesivo, da cui sia derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione.
3.
L'Amministrazione regionale riconosce le seguenti misure di sostegno:
a) diritto al collocamento obbligatorio secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale;
b) attribuzione di titoli di preferenza e precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale, come previsto dalla normativa nazionale;
c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, degli obblighi tributari assolti nei confronti della Regione per l'anno di imposta in cui si è verificato l'evento lesivo;
d) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica alle vittime dell'evento lesivo da cui sia derivata l'invalidità permanente;
e) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli delle vittime dell'evento lesivo;
f) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
g) benefici per l'acquisto della prima casa.
4. Le misure di sostegno sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
5. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, al fine di commemorare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse assimilati, la Regione istituisce con apposita deliberazione la "Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere" (Giornata), individuata nella data del 31 maggio di ogni anno, anniversario della "Strage di Peteano", che può essere celebrata in una giornata della settimana che precede o segue tale data. A tal fine la Giunta regionale, annualmente, con la medesima deliberazione individua altresì la località ove celebrare la Giornata in ricordo di un evento significativo accaduto sul territorio regionale.
6. L'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo, comprendente l'individuazione dei beneficiari, le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati al comma 3, è disciplinata da regolamenti, previo adeguamento delle rispettive discipline di settore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.