LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 3

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Sedi delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine, nonché dell’Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale)
1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), possono riservare quota parte dei locali a favore delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 71, lettera c), L. R. 12/2025