Art. 2
(Interventi per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine, nonché dell’Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale)
1.
La Regione riconosce il ruolo delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nella promozione di progetti mirati o di programmi d'attività, nonché nell'organizzazione di iniziative, purché siano previste dallo statuto delle stesse e si tengano sul territorio regionale, con le seguenti finalità:
a) organizzazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia, della storia patria e del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine;
c) manutenzione, recupero e restauro dei beni mobili e dei cimeli da esporre in musei, cerimonie, mostre e in altre iniziative organizzate dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1;
d) diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;
e) costruzione di una geografia memoriale mediante il censimento, a titolo esemplificativo, di lapidi, cippi, monumenti e pietre d'inciampo;
f) manutenzione, recupero, restauro e realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi della memoria e della testimonianza storica afferenti alle finalità statutarie dell'associazione, d'intesa con i Comuni interessati;
g) manutenzione, conservazione, recupero e divulgazione di materiale storico-documentale e organizzazione di incontri nelle scuole.
2.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che dichiarino il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite da almeno un anno;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali o sub regionali di associazioni nazionali, tali requisiti devono sussistere per ambedue le tipologie;
c) assenza di finalità di lucro;
d) aver svolto attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali o sub regionali di associazioni nazionali tali attività sono riferite ad ambedue le tipologie;
e) non aver concorso alla diffusione di azioni volte a negare o a sminuire l'esistenza e la valenza storica di vicende quali l'Olocausto, le Foibe e l'Esodo.
3. La Giunta regionale individua annualmente con propria deliberazione gli interventi prioritari nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione dei contributi, anche a rimborso.
4. Con bando, adottato con decreto del Direttore competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, sono determinati i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, i criteri applicativi per lo svolgimento dell'istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 9, comma 71, lettera b), L. R. 12/2025