1.
Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:
a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;
c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;
d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;
e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;
f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;
g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;
i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’
articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW;
j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.