LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 5
 (Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)
1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:
a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;
c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;
d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;
e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;
f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;
g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;
i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW;
j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.
(1)
2. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 4, comma 8, lettera a), L. R. 13/2025