LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 8
 (Norme transitorie e finali)
1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).
2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2.
3. Fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di impianti di accumulo elettrochimico e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.
4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 13/2025
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 13/2025