Art. 6
(Cartografia)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia e con i Comuni e gli enti aventi speciali funzioni di pianificazione territoriale, ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Le modalità di tenuta della cartografia di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 4 e 5, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, sentito il competente organo periferico del Ministero della cultura, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'
articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla
legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della Commissione consiliare competente è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso. I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.
5. Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
6. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 5 può essere modificata in ogni tempo, anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, a eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.