LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 3
 (Individuazione delle aree non idonee)
1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall’UNESCO inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di candidatura;
1.2) aree ricomprese nel programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;
6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;
b) tutela dell’ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell’elenco delle aree naturali protette;
4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria);
6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 (Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali);
8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
c) tutela delle attività agricole:
1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d’uso secondo la Land Capability Classification (LCC) dell’United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d’uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale;
2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica od oggetto di riordino fondiario;
4) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia. La fascia di rispetto trova applicazione entro e non oltre la delimitazione delle zone classificate agricole;
d) tutela dei centri abitati:
1) distanza minima del perimetro di un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. Per impianti di potenza superiore a 12 MW la predetta distanza minima non è inferiore a 200 metri;
2) distanza minima del perimetro degli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano, non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:
a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;
b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela. Per i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO, per i quali è in corso il procedimento di ampliamento della buffer zone, la fascia di rispetto corrisponde alla proposta di ridelimitazione del suo perimetro.
4. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
5. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 5. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.