1.
In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa - Friuli Venezia Giulia - L.R. n. 3 del 22 febbraio 2021" approvato con
deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370;
b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;
i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'
articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
2.
Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:
a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;
b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;
c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k) e l).
4.
Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);
b)
per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i) e j):
3) nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO;
4) nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi 3, lettera b), e 4;
c)
per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i) e j):
5.
Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:
a) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
b) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.