LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 2
 (Individuazione delle aree idonee)
1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa - Friuli Venezia Giulia - L.R. n. 3 del 22 febbraio 2021" approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370;
b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
d) i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;
e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;
i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:
a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;
b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;
c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k) e l).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole:
a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/2021 o all'inserimento dei medesimi impianti nella configurazione di una CER già costituita;
b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.
4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);
b) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i) e j):
1) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
3) nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO;
4) nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi 3, lettera b), e 4;
c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i) e j):
1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:
a) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
b) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.
6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.
7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.