LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 10
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:
a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;
b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;
c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'articolo 6 e le soluzioni proposte.