LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.