LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18

Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2025
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;>>;

2)
la lettera f) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<f) i portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;>>;

3)
dopo la lettera g) del comma 5 è aggiunta la seguente:
<<g bis) i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.>>;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera b) del comma 4 sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese della Camera di Commercio;
b ter) l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana.>>;

2)
al comma 5 le parole: <<o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis è inserito il seguente:
<<1 bis. L'ufficio dell'Albo che riscontri direttamente dal Registro delle imprese la modificazione o la perdita dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, dispone d'ufficio l'aggiornamento dell'Albo senza ulteriori verifiche.>>;

d) all'articolo 14 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 5 le parole <<lettera c),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d),>>;

2)
alla lettera b) del comma 5 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, qualora presentata dopo centoventi giorni dall'evento>>;

3)
al comma 6 le parole <<dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di presentazione della relativa istanza.>>;

4)
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<nonché nei casi di mancato svolgimento dell'attività da parte dell'impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative>>;

e)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 la parola <<entro>> è sostituita dalla seguente: <<oltre>>.

2. All'articolo 19 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.>>;

b)
alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2, lettera a), le organizzazioni degli artigiani trasmettono congiuntamente una rosa di candidati entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore centrale competente in materia di artigianato può provvedere d'ufficio.>>;

d)
al comma 4 le parole <<con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato.>>.

3. Le Commissioni per l'artigianato di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2002, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza e alla successiva adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
4.
Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>.

5. All'articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<valutazione di opportunità e di una valutazione>> sono sostituite dalla seguente: <<verifica>>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole <<almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore>> sono sostituite dalle seguenti: <<completo degli elaborati previsti dal regolamento di cui all'articolo 3>>;

e)
il comma 5 è abrogato.

6. All'articolo 29 della legge regionale 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<mobile come definita nella norma EN 1907>> sono sostituite dalle seguenti: <<meccanizzata, installata presso l'area di imbarco di un impianto a fune, al fine di facilitare l'imbarco dei passeggeri>>;

b)
al comma 2 le parole <<di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all'articolo 3>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La necessità di presenziamento permanente, da parte del personale di cui all'articolo 37, dei tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita è rimessa alla valutazione del gestore.>>;

d)
al comma 4 le parole: <<non riconducibili al comma 3>> sono soppresse;

e)
al comma 5 le parole <<direttore o responsabile dell'esercizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttore dell'esercizio>>;

f)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Ultimata l'installazione, il titolare dell'assenso ne dà comunicazione all'Amministrazione competente allegando il verbale dell'ispezione del direttore dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al pubblico esercizio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.

7.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 11/2022 è sostituito dal seguente:
<<2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 40/2021 e viene selezionato dal gestore della pista tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) il titolo di coordinatore di stazione di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);
b) avere svolto per almeno cinque anni, nell'ultimo decennio, una delle seguenti attività o professioni:
1) maestro di sci;
2) guida alpina o maestro di alpinismo;
3) omologatore di piste FISI/FIS;
4) addetto alla manutenzione e gestione sicurezza delle piste;
5) direttore dell'esercizio o capo servizio nelle società di gestione di impianti di aree sciabili attrezzate;
c) possesso di comprovata esperienza riconosciuta equipollente dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, conseguita a seguito di frequenza di apposito corso di formazione.>>.

8.
All'articolo 40 della legge regionale 11/2022, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Autorità di sorveglianza può riconoscere corsi abilitanti e di aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti a fune, tappeti mobili e piste, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.>>.

9. Nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo sono riconosciute le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra soggetti appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra reti con soggettività giuridica e imprese appartenenti a tali reti, fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 4, 4 bis, 5 e 6 dell'articolo 79, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>;

b)
ai commi 2 e 4 dell'articolo 80, dopo le parole <<Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile>> sono inserite le seguenti: <<- Società benefit>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei termini di rendicontazione concernenti le domande di cui al decreto 23 settembre 2019, n. 2504/PROTUR e di cui al decreto 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR per i contributi degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.
13. PromoTurismoFVG è autorizzata a impiegare le risorse non utilizzate nell'ambito delle attività correlate all'evento "GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" per la copertura delle attività promozionali concernenti gli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di "Capitale italiana della Cultura 2027", come deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.
Note:
1Parole aggiunte al comma 12 da art. 27, comma 1, L. R. 5/2026