LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo IV
 Modifiche alle leggi regionali 1/1984 in materia di sanzioni amministrative, 12/2002 in materia di artigianato, 4/2010 in materia di consumo dei prodotti agricoli regionali e 18/2015 in materia di imposta di soggiorno
Art. 142
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 1/1984)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) articolo 18 in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni ivi previste;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) articolo 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;>>;

e)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 27>>;

f)
alla lettera e) del comma 2 le parole <<articoli 33, 34, 35, 36 e 37>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 28>>;

g)
alla lettera f) del comma 2 le parole <<articolo 38>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13>>;

h)
alla lettera g) del comma 2 le parole <<articolo 78>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 53>>;

i)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) l'articolo 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) l'articolo 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.>>.

Art. 143
 (Modifiche alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il capo III bis del titolo III della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Capo III ter
 Disciplina dell’attività di home food
Art. 40 quater
 (Home food)
1. L'home food è l'attività di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'immobile in cui viene svolta l'attività di home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.>>.

Art. 144
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2010)
1. All'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in parchi commerciali>>;

b)
al comma 3 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005>> sono sostitute dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2025>>.

Art. 145
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole <<ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole <<o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.>>;

d)
il comma 6 bis è abrogato;

e)
il comma 7 è abrogato;

f)
al comma 8 le parole <<In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comuni>>;

g)
al comma 8 bis le parole <<o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive),>> sono soppresse.