1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 5 bis, commi da 2 a 4 novies, 5 ter, da 5 sexies a 5 septies, 5 nonies, 5 decies e 5 undecies della
legge regionale 50/1993;
jj) gli articoli da 1 a 35 e l'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), della
legge regionale 4/2016;
mm) gli articoli da 1 a 7, 9, 10, da 12 a 53, da 55 a 58, 60, da 65 a 67, da 69 ter a 69 septies, 69 nonies, 69 decies, 70, 72, 73, 81, da 86 a 90, 107 e gli allegati dalla lettera A alla lettera J, della
legge regionale 21/2016;
2.
Dall'1 gennaio 2026 sono abrogate le seguenti disposizioni: