LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie
Art. 139
 (Disposizioni transitorie)
1. PromoTurismoFVG, istituita ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Gli organi di PromoTurismoFVG in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni fino alla loro scadenza.
3. Ai trasferimenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, eseguiti ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies, della legge regionale 50/1993, si applica l'articolo 79, comma 2.
4. Nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continuano ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025. A seguito dell'approvazione del masterplan, i Comuni recepiscono i contenuti dei piani comunali di settore del commercio vigenti nello strumento urbanistico tramite variante di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
5. Per le domande in istruttoria relative all'apertura, all'ampliamento di superficie e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici trovano applicazione i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita previgenti.
6. Le associazioni Pro loco, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale delle associazioni Pro loco di cui all'articolo 10 della legge regionale 21/2016, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 83, comma 1.
7. Le strutture ricettive, già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro classificazione fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 89, comma 1.
8. I cammini iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 69 sexies della legge regionale 21/2016 sono iscritti d'ufficio al registro di cui all'articolo 67, comma 3.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti o degli atti attuativi previsti dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Ai procedimenti contribuitivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
11. Fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 2.
Capo II
 Clausola valutativa
Art. 140
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia;
b) successivamente al primo triennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale tramite l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.
2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Capo III
 Abrogazioni
Art. 141
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5 bis, commi da 2 a 4 novies, 5 ter, da 5 sexies a 5 septies, 5 nonies, 5 decies e 5 undecies della legge regionale 50/1993;
b) gli articoli 7, 62 e 137 bis della legge regionale 2/2002;
e) la legge regionale 29/2005 e i relativi allegati, ad eccezione degli articoli 84 bis e 100;
f) l'articolo 7, commi da 98 a 100, della legge regionale 1/2007;
i) l'articolo 5, commi da 41 a 43, della legge regionale 30/2007;
l) l'articolo 2, commi da 47 a 49, 51 e 52, della legge regionale 24/2009;
r) i capi IV e V della legge regionale 7/2011;
s) l'articolo 2, commi da 48 a 50, della legge regionale 11/2011;
t) l'articolo 9 e l'articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2011;
u) l'articolo 3, comma 27, e l'articolo 4, commi da 1 a 4, della legge regionale 18/2011;
v) l'articolo 12, comma 1, lettera d), e l'articolo 13, comma 5, della legge regionale 2/2012;
y) l'articolo 51 e il capo II del titolo II della legge regionale 26/2012;
aa) l'articolo 57 e l'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 4/2013;
bb) l'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 6/2013;
ee) l'articolo 2, commi 61 e 93, della legge regionale 27/2014;
gg) gli articoli 22 e 38 della legge regionale 19/2015;
jj) gli articoli da 1 a 35 e l'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), della legge regionale 4/2016;
kk) l'articolo 2, commi 11 e da 63 a 66, della legge regionale 14/2016;
mm) gli articoli da 1 a 7, 9, 10, da 12 a 53, da 55 a 58, 60, da 65 a 67, da 69 ter a 69 septies, 69 nonies, 69 decies, 70, 72, 73, 81, da 86 a 90, 107 e gli allegati dalla lettera A alla lettera J, della legge regionale 21/2016;
pp) l'articolo 2, commi 12, 13, da 36 a 45 e 55, della legge regionale 31/2017;
ss) l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge regionale 12/2018;
tt) l'articolo 2, commi 16 e da 43 a 47, della legge regionale 20/2018;
uu) l'articolo 1, commi 1, 3, da 5 a 7, 22 e 23, e l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 28/2018;
vv) l'articolo 28 e l'articolo 46, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 6/2019;
ww) gli articoli 19 e 27 della legge regionale 9/2019;
xx) l'articolo 2, comma 16, e l'articolo 10, comma 20, lettera c), della legge regionale 13/2019;
zz) l'articolo 2, commi 6 e 7, della legge regionale 15/2020;
bbb) gli articoli da 7 a 12, da 31 a 33, 37 e 39 della legge regionale 3/2021;
ddd) l'articolo 2, commi da 14 a 16, della legge regionale 13/2021;
eee) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 15/2021;
hhh) l'articolo 2, commi 23 e 24, della legge regionale 24/2021;
iii) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 8/2022;
mmm) la legge regionale 5/2023, ad eccezione dell'articolo 49;
nnn) l'articolo 14, comma 2, e l'articolo 29 della legge regionale 10/2023;
ooo) l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 13/2023;
rrr) l'articolo 2, commi 47 e 48, della legge regionale 16/2023;
sss) gli articoli 15, 21 e 25 della legge regionale 3/2024;
ttt) l'articolo 2, commi 33, 34 e 41, e l'articolo 11, comma 28, della legge regionale 7/2024;
2.
Dall'1 gennaio 2026 sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) l'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale 4/2001;
c) l'articolo 6, commi 123, 123 bis e 126, della legge regionale 1/2005;
d) l'articolo 6, commi 84, 85 e 87, della legge regionale 15/2005;
e) gli articoli 84 bis e 100 della legge regionale 29/2005;
f) l'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 2/2006;
g) l'articolo 6, commi da 79 a 81, 93 e 94, della legge regionale 12/2006;
h) l'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 18/2006;
i) l'articolo 7, commi da 142 a 144, della legge regionale 1/2007;
k) l'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 12/2010;
l) l'articolo 4, commi 71 e 72, della legge regionale 11/2011;
m) l'articolo 12, commi 14 e 15, della legge regionale 6/2013;
p) l'articolo 2, commi 23, 24 e da 27 a 29, della legge regionale 34/2015;
t) gli articoli 8, 11, 54, 59, da 61 a 64, da 68 a 69 bis e 69 octies della legge regionale 21/2016;
v) l'articolo 2, commi da 69 a 73, della legge regionale 25/2016;
x) l'articolo 2, commi 6, 7 e 27, della legge regionale 31/2017;
y) l'articolo 2, commi 6, 7, 43 e 44, della legge regionale 37/2017;
z) l'articolo 2, commi da 1 a 3, e l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 45/2017;
aa) l'articolo 8, commi da 3 a 5, 8 e 23, della legge regionale 12/2018;
cc) l'articolo 20 e l'articolo 46, commi 4 e 6, della legge regionale 6/2019;
dd) l'articolo 26, commi da 2 a 4, della legge regionale 9/2019;
ee) l'articolo 2, commi da 30 a 32, della legge regionale 13/2019;
gg) l'articolo 2, commi da 9 a 12, 20, 22 e 23, della legge regionale 24/2019;
hh) gli articoli 5 bis e 6 della legge regionale 3/2020;
jj) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 11/2020;
ll) l'articolo 2, commi da 2 a 4, 13, 14, 25 e 26, della legge regionale 15/2020;
mm) l'articolo 2, commi 8, 9, 14, 15 e 17, della legge regionale 22/2020;
nn) l'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge regionale 26/2020;
oo) gli articoli da 13 a 17, 34, 35 e 38 della legge regionale 3/2021;
pp) l'articolo 46, commi da 3 a 5, della legge regionale 6/2021;
qq) l'articolo 2, commi 1, 2, 19, 20 e 67, della legge regionale 13/2021;
ss) l'articolo 2, commi 8, 9, 15 e 16, della legge regionale 16/2021;
tt) l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2021;
uu) l'articolo 2, commi da 43 a 45, della legge regionale 24/2021;
ww) l'articolo 2, commi da 13 a 15 e 17, della legge regionale 13/2022;
xx) l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 15/2022;
yy) gli articoli 18 e 33 della legge regionale 10/2023;
zz) l'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 16/2023;
aaa) gli articoli 22, 23, 27, comma 1, lettera b), e l'articolo 28 della legge regionale 3/2024;
bbb) l'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 7/2024;
ccc) l'articolo 2, commi da 2 a 4, della legge regionale 8/2024;
ddd) l'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge regionale 13/2024.
Capo IV
 Modifiche alle leggi regionali 1/1984 in materia di sanzioni amministrative, 12/2002 in materia di artigianato, 4/2010 in materia di consumo dei prodotti agricoli regionali e 18/2015 in materia di imposta di soggiorno
Art. 142
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 1/1984)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) articolo 18 in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni ivi previste;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) articolo 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;>>;

e)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 27>>;

f)
alla lettera e) del comma 2 le parole <<articoli 33, 34, 35, 36 e 37>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 28>>;

g)
alla lettera f) del comma 2 le parole <<articolo 38>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13>>;

h)
alla lettera g) del comma 2 le parole <<articolo 78>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 53>>;

i)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) l'articolo 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) l'articolo 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.>>.

Art. 143
 (Modifiche alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il capo III bis del titolo III della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Capo III ter
 Disciplina dell’attività di home food
Art. 40 quater
 (Home food)
1. L'home food è l'attività di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'immobile in cui viene svolta l'attività di home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.>>.

Art. 144
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2010)
1. All'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in parchi commerciali>>;

b)
al comma 3 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005>> sono sostitute dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2025>>.

Art. 145
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole <<ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole <<o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.>>;

d)
il comma 6 bis è abrogato;

e)
il comma 7 è abrogato;

f)
al comma 8 le parole <<In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comuni>>;

g)
al comma 8 bis le parole <<o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive),>> sono soppresse.

Capo V
 Disposizioni finanziarie
Art. 146
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3, si provvede a valere per gli anni 2026 e 2027 sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità di cui all'articolo 63 si provvede a valere per l'anno 2026 sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 31.491.367,68, euro, suddivisa in ragione di 16.351.683,34 euro per l'anno 2026 e di 15.139.684,34 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 4), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 5), è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
15. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 6), è autorizzata la spesa complessiva di 1.620.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 820.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
16. Per le finalità di cui all'articolo 129, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
17. Per le finalità di cui all'articolo 129, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
18. Per le finalità di cui all'articolo 130 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
19. Per le finalità di cui all'articolo 131, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
20. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
21. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
22. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
23. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera d), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
24. Per le finalità di cui all'articolo 132 è autorizzata la spesa complessiva di 850.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2026 e di 400.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
25. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 4.250.000 euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.250.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
26. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
27. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
28. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 10.690.000 euro, suddivisa in ragione di 5.320.000 euro per l'anno 2026 e di 5.370.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
29. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
30. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
31. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
32. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
33. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
34. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
35. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
36. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
37. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
38. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 4), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
39. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
40. Per le finalità di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
41. Per le finalità di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
42. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
43. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
44. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
45. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
46. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
47. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
48. Per le finalità di cui all'articolo 136 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
49. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.125.000 euro, suddivisa in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e di 3.500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
50. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
51. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
52. Per le finalità di cui all'articolo 138 è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
53. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 16 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 8.400.000 euro, suddiviso in ragione di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
54. Agli oneri derivanti dai commi 3, 19, 20, 21, 22 e 23 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
55. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51 e 52 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 68.611.367,68 euro, suddiviso in ragione di 34.876.683,34 euro per l'anno 2026 e di 33.734.684,34 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
56. Agli oneri derivanti dai commi 8, 25, 27, 34, 35, 38 e 50 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 38.750.000 euro, suddiviso in ragione di 19.450.000 euro per l'anno 2026 e di 19.300.000 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
57. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 220.000 euro, suddiviso in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
58. Agli oneri derivanti dai commi 13, 17, 18 e 24 con riferimento alle spese correnti, si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 2 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
59. Agli oneri derivanti dai commi 14, 18 e 24 con riferimento alle spese in conto capitale, e 26 si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 3.075.000 euro, suddiviso in ragione di 1.375.000 euro per l'anno 2026 e di 1.700.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
60. Agli oneri derivanti dal comma 30 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
61. Agli oneri derivanti dai commi 33, 39 e 44 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 900.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'importo complessivo di 2.200.000 euro, suddiviso in ragione di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
62. Agli oneri derivanti dai commi 36 e 37 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
63. Agli oneri derivanti dal comma 45 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
64. Agli oneri derivanti dal comma 49 si provvede mediante rimodulazione per l'importo di 3.200.000 euro per l'anno 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per l'importo complessivo di 925.000 euro, suddiviso in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 147
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Gli articoli 8, comma 3, 56, commi 6 e 9, 63, 78, comma 3, 79, comma 1, e da 129 a 138 trovano applicazione dall'1 gennaio 2026.