LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo I
 Disposizioni in materia di contributi
Art. 128
 (Disposizioni comuni)
1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi:
a) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
b) nel rispetto della normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
2. Nella concessione dei contributi di cui al presente titolo, l'Amministrazione regionale prevede delle forme di premialità alle imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche al fine di prevenire l'applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi stessi.
3. I regolamenti e le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente titolo possono prevedere, in considerazione delle specifiche finalità degli interventi incentivati, i vincoli di destinazione sui beni immobili anche di durata diversa da quanto disciplinato dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, i vincoli di destinazione sui beni mobili anche in capo ai beneficiari non aventi natura di impresa, le variazioni soggettive dei beneficiari comprese le persone fisiche e possono stabilire l'ammissibilità al contributo delle sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, in deroga all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
4. L'Amministrazione regionale definisce gli indirizzi delle forme di premialità di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.