LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO V
 CONTRIBUTI
Capo I
 Disposizioni in materia di contributi
Art. 128
 (Disposizioni comuni)
1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi:
a) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
b) nel rispetto della normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
2. Nella concessione dei contributi di cui al presente titolo, l'Amministrazione regionale prevede delle forme di premialità alle imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche al fine di prevenire l'applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi stessi.
3. I regolamenti e le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente titolo possono prevedere, in considerazione delle specifiche finalità degli interventi incentivati, i vincoli di destinazione sui beni immobili anche di durata diversa da quanto disciplinato dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, i vincoli di destinazione sui beni mobili anche in capo ai beneficiari non aventi natura di impresa, le variazioni soggettive dei beneficiari comprese le persone fisiche e possono stabilire l'ammissibilità al contributo delle sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, in deroga all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
4. L'Amministrazione regionale definisce gli indirizzi delle forme di premialità di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Capo II
 Contributi dedicati allo sviluppo del commercio
Art. 129
 (Contributi per la promozione e lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale anche mediante la digitalizzazione delle imprese operanti nel settore in maniera funzionale alla complessiva riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, anche finalizzati all'accrescimento dell'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) investimenti per lo sviluppo e l'innovazione, quali il rinnovo di arredi, attrezzature, automezzi, strumentazioni e programmi informatici, incluso il commercio elettronico, funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) attività di promozione, anche mediante la partecipazione a fiere ed esposizioni;
d) la formazione imprenditoriale e professionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 56, comma 7. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), nel regolamento sono individuati criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore degli esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 130
 (Contributi per i distretti del commercio)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la redazione e l'attuazione dei Piani di distretto mediante il Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio (Fondo commercio) già istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2021 e destinato al finanziamento dei Comuni per l'attuazione degli interventi integrati. Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, le spese sostenute per l'incarico del manager di distretto quando nominato tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 55.
2. I progetti di cui all'articolo 54 sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 per la concessione del contributo al Comune capofila.
3. In riferimento alla concessione dei contributi per i distretti del commercio di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale riconosce, in un'ottica di maggior sostegno ai negozi fisici presenti sul territorio regionale, nel regolamento di cui al comma 2, delle forme di premialità ai distretti del commercio che stipulano accordi con le piattaforme di welfare aziendale orientate al coinvolgimento delle piccole e medie strutture di vendita presenti nel distretto. L'obiettivo dell'accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all'adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 131
 (Contributi per il commercio di prossimità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.
2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal masterplan del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:
a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;
b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;
c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;
d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.
3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'articolo 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 132
 (Contributi per le attività e i locali storici)
1. Al fine di supportare le attività e i locali storici riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'articolo 65, comma 6, l'Amministrazione regionale sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. I locali storici censiti, beneficiari dei contributi di cui al comma 2, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
4. In caso di violazione del vincolo il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Capo III
 Contributi dedicati allo sviluppo del turismo
Art. 133
 (Tipologia di contributi per il settore turistico)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella regione Friuli Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:
a) contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:
1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;
2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati standard di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2;
3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;
b) contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:
1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'articolo 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;
2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;
3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:
3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;
3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;
4) al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:
4.1 al fine di promuovere l’attività delle associazioni, sostenere le spese per l’insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;
4.2 per promuovere l’attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l’assegnazione delle risorse all’ERPAC;
c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;
d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell’albergo diffuso, finalizzati all’implementazione dell’offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;
e) contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:
1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all’attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all’ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l’ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;
2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;
3) a Enti locali per l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;
4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;
f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e per le spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.
2. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l’elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), possono essere erogati in via anticipata, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo totale, senza presentazione di garanzia fideiussoria.
5. Con riferimento al contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) le relative risorse in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di garanzia fideiussoria.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 134
 (Contributi ai consorzi turistici e alle reti d'impresa di prodotti turistici)
1. Al fine di supportare il ruolo dei consorzi turistici e delle reti d'impresa di cui all'articolo 84 nell'attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli stessi per:
a) la realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
b) l'attuazione del programma delle attività.
2. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 135
 (Interventi a sostegno del settore turistico gestiti da PromoTurismoFVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la concessione dei seguenti contributi:
a) alle società di gestione degli alberghi diffusi per la promozione e messa in rete degli alberghi stessi, nonché per le spese di funzionamento;
b) a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di eventi congressuali che prevedono la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive;
c) a Enti locali in forma singola o associata, a consorzi turistici di cui all'articolo 84, a associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e a scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per il potenziamento di strutture e impianti e per la valorizzazione dei luoghi e delle piste in cui viene praticata la disciplina dello sci di fondo, nonché per il sostegno alla gestione e manutenzione delle piste stesse;
d) a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché consorzi turistici riconosciuti di cui all'articolo 84 e operatori turistici associati per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano della Regione;
e) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale;
f) ai soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, per il funzionamento degli IAT istituiti previo accordo con PromoTurismoFVG.
2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 136
 (Voucher TUReSTA)
1. Al fine di stimolare il turismo di prossimità l'Amministrazione regionale finanzia il "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabile a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibile presso strutture aderenti all'iniziativa ubicate nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
2. Il voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 480 euro, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, può essere fruito, una sola volta nell'anno, esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia. Con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 l'importo del voucher può essere diminuito fino a un massimo del 50 per cento e può essere differenziato in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rimborsi a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e tour operator, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
5. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 137
 (Contributi per il turismo lento e all'aria aperta)
1. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a sostegno del turismo di prossimità e del turismo lento di cui all'articolo 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie a PromoTurismoFVG per lo sviluppo della mobilità cicloturistica e della rete dei cammini per la concessione dei seguenti contributi:
a) a favore di soggetti pubblici o privati per il miglioramento o la realizzazione di strutture ricettive ovvero di aree, attrezzature o strutture collocate lungo i percorsi ciclabili a valenza turistica e i cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, a servizio dei fruitori dei percorsi o cammini stessi;
b) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative e interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione e ripristino di cammini turistici, nonché per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra i cammini; i contributi sono concessi per i medesimi interventi realizzati in funzione dell'iscrizione al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia;
c) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative di promozione e fruibilità dei cammini medesimi.
2. I contributi sono concessi da PromoTurismoFVG secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 138
 (Contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) contributi per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo alle località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto Trieste Airport al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 69, comma 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.