Capo III
Sanzioni amministrative in materia di turismo
Art. 125
(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di attività ricettive)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della SCIA di cui all'articolo 86 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 109 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.
4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 95, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
5. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 92, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni. In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
7. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
8.
Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
Art. 126
(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di stabilimenti balneari)
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza della SCIA di cui all'articolo 112 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
3. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
4. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5.
Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
6. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
Art. 127
(Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5.
Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
b) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 116.
6.
Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.