LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO IV
 SANZIONI
Capo I
 Disposizioni sanzionatorie comuni alle attività commerciali e turistiche
Art. 120
 (Disposizioni sanzionatorie comuni alle attività commerciali e turistiche)
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate dai Comuni in base alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
Capo II
 Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande
Art. 121
 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, è punita anche con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui agli articoli 26 e 27 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie di cui all'articolo 28 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 16, comma 3, e di cui all'articolo 17 sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell'esercizio commerciale;
c) non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
d) commette recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
e) non osserva i provvedimenti di sospensione;
f) in caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 10 e 11.
7. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16, 17 nel caso in cui vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
8. È disposta la chiusura degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15 e 16 per le violazioni di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 6, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
10. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a 1.500 metri quadrati.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a 1.500 metri quadrati.
12. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 10 e 11, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la revoca dell'attività di vendita.
Art. 122
 (Sanzioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche)
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 31, in assenza della concessione di posteggio o al di fuori della stessa ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 35, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 5;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 33;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 31, comma 4, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
Correzioni effettuate d'ufficio:
I commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo sono stati correttamente rinumerati rispettivamente come 4, 5, 6 e 7. Al comma 2, lettera a), le parole << comma 6>> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 5>> e al comma 5 come rinumerato, lettera b), le parole << comma 7 >> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 6 >>.
Art. 123
 (Sanzioni amministrative relative alle manifestazioni fieristiche)
1. Agli operatori di cui all'articolo 42, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.500 euro nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco.
Art. 124
 (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA di cui all'articolo 45, comma 2, e senza la comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 46, 48 e 49 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:
a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, l'attività può essere sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
c) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
7. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
8. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 5/2026
Capo III
 Sanzioni amministrative in materia di turismo
Art. 125
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di attività ricettive)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della SCIA di cui all'articolo 86 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 109 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.
4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 95, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
5. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 92, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni. In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
7. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
8. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
Art. 126
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di stabilimenti balneari)
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza della SCIA di cui all'articolo 112 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
3. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
4. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
6. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
Art. 127
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
b) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 116.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.