LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo IX
 Strutture ricettive all'aria aperta e a carattere sociale
Art. 102
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale attrezzato.
7. I marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono essere dotate anche di piazzole attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
9. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.
10. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue.
Art. 103
 (Campeggi mobili)
1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA.
Art. 104
 (Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)
1. Non rientrano nella disciplina del presente capo le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, preferibilmente poste nelle vicinanze dei principali assi viari e di zone d'interesse ambientale e paesaggistico, individuate dai Comuni singoli o associati tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.
2. I requisiti delle aree di cui al comma 1 sono stabiliti dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. I Comuni, singoli o associati, danno tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
Art. 105
 (Affidamento della gestione delle aree attrezzate)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze a PromoTurismoFVG.
Art. 106
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci delle associazioni di promozione del turismo giovanile.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive, senza scopo di lucro, attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'articolo 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, sono di esclusiva proprietà di enti pubblici, di enti religiosi o di associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.
7. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
8. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.
9. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.
10. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) permanenza massima di una notte;
b) gratuità dell'accoglienza.
Art. 107
 (Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali)
1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzate da criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale individuati nelle seguenti tipologie:
a) strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;
b) strutture in manufatti caratterizzati da reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.
2. Nelle more dell'approvazione della variante al Piano del governo del territorio (PGT), tali strutture sono individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, anche secondo le modalità disciplinate dall'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
3. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio individuate dalla strumentazione urbanistica comunale di cui al comma 2, può essere applicato l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli atti di pianificazione territoriale generale regionale.
4. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 44/1985. È garantita in quanto compatibile l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 del presente articolo le parole << legge regionale 3/2011 >> sono rettificate in << legge regionale 3/2001 >>.