LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo VIII
 Strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche
Art. 98
 (Bed and breakfast)
1. Sono bed and breakfast le strutture ricettive costituite da unità immobiliari destinate all'uso abitativo familiare aventi le caratteristiche della civile abitazione nelle quali il titolare risiede o elegge domicilio, composte da non più di sei camere, esclusa quella riservata al titolare, per un totale complessivo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio e prima colazione.
Art. 99
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
Art. 100
 (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio.
Art. 101
 (Locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi)
1. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
2. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi si applica il regime fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.