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Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo VII
 Strutture ricettive alberghiere
Art. 95
 (Definizione e tipologia di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi di cui all'articolo 96 e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
4. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti, sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.
5. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, di servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
6. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
7. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di almeno quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
13. Le unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero possono essere catastalmente frazionate, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso alberghiera dell'intera unità immobiliare, non sia ridotto il numero complessivo delle camere e siano garantiti i servizi generali centralizzati. In tali casi, la frazione di unità immobiliare può essere trasferita in proprietà a soggetti terzi che si impegnano a utilizzarla secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di edilizia.
Art. 96
 (Alberghi diffusi)
1. Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Forniscono alloggio in unità abitative dislocate in edifici separati, per un numero complessivo di posti letto non inferiore a sessanta, nonché servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante e bar. I servizi centralizzati possono essere garantiti da altre strutture ricettive alberghiere o da pubblici esercizi mediante convenzioni.
2. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 1, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
3. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, calcolati su strada, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.
Art. 97
 (Dipendenze alberghiere)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze alberghiere possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale.