Consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa
Art. 84
(Consorzi turistici per la gestione, la promozione e commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa)
1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale e delle reti d'impresa iscritte al registro delle imprese, costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto turistico.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i criteri per la determinazione della prevalenza delle imprese turistiche partecipanti al consorzio o alla rete, anche in considerazione del numero di strutture ricettive rappresentate dal consorzio o dalla rete e delle relative presenze turistiche dichiarate;
b) le attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e alla gestione della commercializzazione del prodotto turistico;
c) i criteri per la determinazione della prevalenza di soggetti privati rispetto ai soggetti pubblici tra gli aderenti;
d) il contenuto minimo dei progetti pluriennali di promozione turistica integrata o di sviluppo di servizi turistici;
e) il contenuto degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
f) il contenuto del programma delle attività.
3. I consorzi e le reti d'impresa in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono accedere ai contributi di cui all'articolo 134.
4. Ai fini di cui al comma 3 i consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.