LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo II
 PromoTurismoFVG
Art. 70
 (PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG è l'ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, anche con riferimento alla gestione di impianti di risalita, anche per la pratica sportiva dello sci, e al settore della nautica da diporto.
2. PromoTurismoFVG ha compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorisce lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l'accessibilità e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 PromoTurismoFVG:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di sviluppo territoriale di marketing del prodotto turistico per il coordinamento della rete di vendita di ciascun cluster di prodotto;
c) identifica i bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione per orientare gli interventi degli operatori del settore secondo le nuove linee del mercato, anche attraverso il monitoraggio delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici e attua azioni di formazione degli operatori;
d) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, coordinandone l'attività e realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
e) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio e monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente attuando conseguenti azioni di miglioramento;
f) attua, a fini turistici, gli indirizzi per la promozione, definisce e realizza la politica di marketing strategico del comparto agroalimentare regionale e cura la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
g) favorisce lo sviluppo del turismo nei poli turistici montani attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi e ricreativi di interesse turistico, comprese le relative pertinenze, anche promuovendo lo sport invernale;
h) favorisce lo sviluppo del settore nautico, del turismo marittimo e redige il Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale);
i) gestisce, anche indirettamente, attività complementari e servizi turistici, nonché strutture turistiche e ricettive delle quali cura anche la progettazione, la realizzazione, l'ammodernamento e la trasformazione; su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico;
j) sostiene in qualità di Film Commission regionale, le produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono la promozione, l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
k) incentiva e sostiene la promozione del turismo regionale;
l) può acquisire in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante;
m) può gestire beni del demanio marittimo statale e regionale.
4. PromoTurismoFVG, al fine di garantire lo sviluppo coordinato delle attività di cui al comma 2, supporta i Comuni che istituiscono l'imposta di soggiorno nell'attività di programmazione degli investimenti, dei servizi e degli interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento da finanziare con il gettito derivante dall'imposta medesima, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5. PromoTurismoFVG ha autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
Art. 71
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti di PromoTurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività e gli obiettivi di gestione.
Art. 72
 (Piani e programmi di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di definire gli obiettivi strategici di sviluppo turistico e le politiche di promozione e di realizzazione del prodotto turistico, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dell'offerta turistica, PromoTurismoFVG adotta il Piano strategico del turismo che viene approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera c).
2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato attraverso il Piano operativo di marketing e il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione che PromoTurismoFVG adotta entro il termine di presentazione del budget previsionale annuale.
3. Al fine di definire gli investimenti per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla sua gestione, nonché l'acquisto e la realizzazione di beni immobili e l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, PromoTurismoFVG adotta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale degli investimenti, con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza e delle priorità di intervento.
4. Il Piano di cui al comma 3 è corredato di una relazione degli interventi approvati con riferimento all'anno precedente che evidenzia eventuali modifiche e scostamenti finanziari, nonché lo stato di avanzamento degli interventi stessi. Le opere incluse nel Piano sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 19/2009.
Art. 73
 (Organi di PromoTurismoFVG)
1. Sono organi di PromoTurismoFVG:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 74
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione della Regione per i propri direttori apicali.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
Art. 75
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spettano al Direttore generale:
a) l'adozione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 72;
b) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento di PromoTurismoFVG nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 71, comma 2, e degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 72;
c) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati;
d) l'adozione del budget previsionale, del bilancio consuntivo, del bilancio consolidato e degli atti a essi allegati;
e) l'adozione del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione di PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei; il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
f) l'adozione della pianta organica del personale, nonché l'adozione del relativo programma annuale dei fabbisogni;
g) la gestione del personale e la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente;
h) la sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti;
i) l'adozione degli atti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
j) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale;
k) l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
l) l'adozione della proposta di politica tariffaria in relazione alla gestione degli impianti di risalita.
Art. 76
 (Deleghe, avocazione e revoca)
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
2. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.
3. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
4. In caso di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età. In caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale l'incarico sostitutorio ad interim è attribuito dalla Giunta regionale.
5. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva di PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento di PromoTurismoFVG.
Art. 77
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'attribuzione dell'incarico.
3. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG;
b) esprime un parere sul budget previsionale;
c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo.
7. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa vigente.
Art. 78
 (Personale di PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.
2. PromoTurismoFVG può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nonché all'utilizzo in convenzione di personale delle amministrazioni del Comparto unico ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
3. La Direzione centrale competente in materia di turismo provvede alla copertura degli oneri relativi al personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 18/2016.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 79
 (Trasferimenti di risorse finanziarie)
1. Per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di promozione e gestione degli interventi a favore dello sviluppo turistico regionale, l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a trasferire e contestualmente erogare a favore di PromoTurismoFVG le risorse finanziarie necessarie per:
a) le spese di funzionamento;
b) il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione di cui all'articolo 72, comma 2;
c) il Piano triennale degli investimenti di cui all'articolo 72, comma 3;
d) gli oneri relativi al personale appartenente agli uffici e ai progetti speciali individuati da leggi regionali, salvo il caso del personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato in convenzione;
e) l'attuazione di progetti specifici:
1) per i servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita della regione, al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita stessi e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali;
2) per le iniziative individuate congiuntamente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per promuovere la pratica dello sci tra i giovani, con particolare attenzione allo sci alpino, al fine di sviluppare le attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione;
3) per valorizzare il rapporto tra i frequentatori degli itinerari religiosi e l'arte e la cultura offerte da ogni territorio attraverso le sue particolari e peculiari tradizioni culturali, attraverso il progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia", al fine di promuovere le realtà ospitanti integrandole con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei, anche in collaborazione con i Comuni interessati;
4) per la valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) - Frecce Tricolori, attraverso il progetto promozionale denominato Frecce Tricolori LIVE, al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, con azioni da definirsi previo accordo con l'Aeronautica Militare;
5) per interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili a valenza turistica, come individuati con deliberazione della Giunta regionale; gli interventi sono definiti da PromoTurismoFVG in accordo con i soggetti pubblici competenti per la gestione dei percorsi stessi;
6) per l'attivazione di partnership di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive, al fine di promuovere l'immagine della Regione in un contesto turistico e sportivo e di sviluppare l'attrattività delle destinazioni turistiche locali; le sponsorizzazioni sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché alle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni, a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.
(1)
2. PromoTurismoFVG, in relazione a ciascuno dei trasferimenti di cui al comma 1, presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo relazioni semestrali con evidenza dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e delle attività e dei progetti realizzati.
3. Con riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di turismo può chiedere in ogni momento a PromoTurismoFVG informazioni, atti, documentazione o chiarimenti e indicare azioni correttive rispetto alle attività programmate.
Note:
1Il comma 1 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 80
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull'attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del controllo di legittimità e della rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 71, comma 2, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il budget previsionale annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;
b) il programma annuale dei fabbisogni di personale;
c) il Piano strategico del turismo della Regione e il Piano triennale degli investimenti;
d) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.
5. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano efficaci.
6. Il Direttore generale adegua gli atti di cui al comma 2 alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento della relativa deliberazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può chiedere informazioni e disporre ispezioni e verifiche nei confronti di PromoTurismoFVG.