LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo XI
 Stabilimenti balneari
Art. 111
 (Definizione degli stabilimenti balneari)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
Art. 112
 (Esercizio dell'attività di stabilimento balneare)
1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare per finalità turistico-ricreative è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente nella quale sono indicati:
a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare comprensiva delle dotazioni di sicurezza obbligatorie.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di stabilimento balneare il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.
Art. 113
 (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento e i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.
Art. 114
 (Subingresso negli stabilimenti balneari)
1. Il subingresso negli stabilimenti balneari è disciplinato dall'articolo 46 del Codice della navigazione.