LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo X
 Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 108
 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
Art. 109
 (Bivacchi)
1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Art. 110
 (Tavolo permanente per la valorizzazione, il monitoraggio e la programmazione dei rifugi e dei bivacchi)
1. La Regione favorisce la costituzione di un tavolo permanente, finalizzato al coordinamento informativo, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale, cui partecipano gli Enti locali e le Comunità di montagna territorialmente interessati, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società Alpina Friulana (SAF), i soggetti gestori, nonché altri soggetti, anche esperti, in relazione alle specifiche competenze.
2. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.