Art. 66
(Carta dei servizi al turista)
1. Nel rispetto del principio di trasparenza nell'offerta dei prodotti turistici, PromoTurismoFVG predispone la Carta dei servizi al turista in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di conoscenza del territorio.
2.
La Carta dei servizi al turista, predisposta in più lingue, comprensive del friulano, dello sloveno e del tedesco, contiene:
a) l'indicazione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica;
b) le informazioni relative all'offerta di ospitalità locale;
c) le indicazioni relative al trasporto pubblico e ad altri mezzi di mobilità locale;
d) l'indicazione dei servizi per le emergenze.
3. La Carta dei servizi al turista è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG.
Art. 67
(Promozione del turismo di prossimità e del turismo lento)
1. La Regione sviluppa percorsi per la conoscenza del patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso offerte turistiche diversificate che favoriscono esperienze caratterizzate da viaggi che coprono distanze brevi e promuovono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica, favorendo le pratiche escursionistiche e ricreative all'aria aperta.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) nell'ambito della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR) promuove la mobilità cicloturistica funzionale alla fruizione lenta e sostenibile dei territori e sviluppa un'offerta ricettiva orientata al cicloturismo, favorendo la realizzazione di strutture ricettive e di accoglienza dedicate al segmento turistico, localizzate in corrispondenza del percorso;
b) promuove e sostiene l'utilizzo del "voucher TUReSTA in FVG" di cui all'articolo 136, a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico in strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa, utilizzabile da parte di residenti in Friuli Venezia Giulia;
c) promuove e sostiene la rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, iscritti al Registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l'iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.
Art. 68
(Turismo accessibile)
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possono fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, anche mediante strumenti informativi accessibili, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la collaborazione, il coordinamento e la condivisione di buone pratiche tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. La Regione favorisce la diffusione di informazioni chiare e accessibili in merito al grado di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, anche mediante l'adozione di criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Art. 69
(Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, possono essere istituiti uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni anche in friulano, sloveno e tedesco.
2. PromoTurismoFVG attua azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e all'erogazione dei servizi al turista.
3. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.