LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo IX
 Programmazione commerciale
Art. 59
 (Disposizioni specifiche per medie e grandi strutture al di fuori dei centri storici)
1. Al fine di perseguire lo sviluppo economico e territoriale e nel rispetto della limitazione del consumo di suolo gli interventi relativi alle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe collocate all'esterno dei centri storici, possono essere subordinati alla corresponsione di un onere di urbanizzazione aggiuntivo posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale. Tale onere è calcolato sulla superficie utile, così come definita dalla legge regionale 19/2009, in una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria ed è destinato alla rigenerazione commerciale e turistica del territorio.
Art. 60
 (Pianificazione urbanistico-commerciale)
1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, il profilo architettonico, storico-culturale, di viabilità e di tutela della salute e di ludopatia;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e la limitazione di tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.
2. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente.
3. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
4. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare una variante urbanistica, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del masterplan del commercio, in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di collocare esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
5. La variante urbanistica di cui al comma 4 in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) delimita le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico nel rispetto, di quanto sancito al comma 1;
c) recepisce il contenuto di accordi di programma dei quali il Comune è parte contraente.
Art. 61
 (Localizzazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.
2. Gli esercizi di media struttura di vendita possono essere allocati:
a) per superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati in ogni zona urbanisticamente compatibile;
b) per superfici di vendita superiori a 400 metri quadrati con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dallo strumento urbanistico comunale, nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
4. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.
5. La somministrazione al pubblico dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.
6. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.
Art. 62
 (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)
1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto da regolamento regionale.
2. Le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 5 e 14 della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione. All'interno dei centri storici per gli edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, all'interno delle aree edificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali), in tutte le aree soggette a convenzioni, piani attuativi o accordi di programma, come definite dagli strumenti urbanistici, gli esercizi di vendita possono derogare al rispetto degli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio a seguito di apposita convenzione o accordo con il Comune, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.
Art. 63
 (Masterplan del commercio)
1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie Locali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un masterplan per la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale.
2. Il masterplan del commercio in attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo, di contrasto alla dispersione insediativa e in coerenza con le finalità di cui alla legge urbanistica vigente e di cui alla legge regionale 19/2009, nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014:
a) al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individua le aree e gli immobili suscettibili di riconversione e riqualificazione, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema locale anche in un'ottica di attività di servizi;
b) individua i criteri e le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale;
c) individua, sulla base dei parametri e dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 131, comma 2, le zone di indebolimento commerciale;
d) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso;
e) sostiene l'iniziativa privata riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate;
f) promuove la collaborazione con i distretti del commercio, con gli Enti locali e gli altri enti pubblici.
3. Entro due anni dalla data dell'approvazione del masterplan di cui al comma 1 i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive previsti dallo stesso.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 64
 (Osservatorio regionale del commercio e del turismo)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) monitora la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita, di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche, alle altre forme di distribuzione in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere indagini e ricerche in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;
c) monitora e analizza, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG e avvalendosi dell'applicativo Banca Dati WebTur FVG, l'andamento dei flussi turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;
d) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;
e) elabora e diffonde, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti dati aggregati per la programmazione nei settori commerciale e turistico e per la conoscenza degli stessi, al fine di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali.
3. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si avvale della collaborazione dei distretti del commercio e può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo è istituito, altresì, un tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico, convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente, a cui partecipano un rappresentante dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i manager dei distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.
6. Il tavolo di cui al comma 5 elabora proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico, che tengono conto anche dell'impatto sui prezzi al consumo, avvalendosi dei dati degli osservatori dei prezzi ove istituiti, e dell'impatto sulla dinamica dei costi per imprese e consumatori. Il tavolo monitora altresì l'impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l'analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.
7. II tavolo di cui al comma 5 collabora anche con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.
8. Per le attività del tavolo di cui al comma 5 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.