Capo VIII
Sviluppo dell'attività commerciale
Art. 54
(Distretti del commercio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e dei territori.
2.
I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei consumatori, individuano gli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione economica mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici e privati;
b) investimenti effettuati dalle imprese;
c) attività di marketing e animazione urbana del distretto;
d) attivazione di servizi a favore dell'economia locale.
3.
I Comuni singoli o associati che intendono costituire un distretto del commercio stipulano un accordo, denominato "accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi da attuare tramite il piano di cui al comma 6. Sono parti necessarie dell'accordo i seguenti soggetti:
a) Comuni, singoli o associati competenti, per territorio;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) le imprese e almeno un ente pubblico quali, in particolare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti di ricerca, o un ente privato quali associazioni, banche, fondazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come da
articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
4.
Ai fini della costituzione dei distretti, in relazione alla localizzazione dei Comuni, sono stabilite le seguenti tipologie di aggregazione:
a) Comuni singoli o associati competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti;
5. Ciascun distretto coordina la definizione delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario presentate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato, da attuare in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
6. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni e con il singolo distretto le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione del territorio del distretto, che costituiscono nel loro insieme il Piano di distretto degli interventi per l'accesso ai contributi. Le azioni previste dal Piano sono indirizzate allo sviluppo dell'economia urbana con particolare riferimento ai centri cittadini e tenuto conto dei principi di salvaguardia e valorizzazione dei locali e delle attività storiche. Il Piano è supportato dall'analisi relativa al sistema del commercio del territorio di riferimento e prevede il monitoraggio delle azioni attuate. Le attività di monitoraggio concorrono alle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
7. La consultazione dei portatori di interessi, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'accordo di cui al comma 3 e l'attuazione del Piano di distretto di cui al comma 6 sono gestite in forma coordinata e unitaria da un manager di distretto, incaricato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila, che rappresenta il distretto nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori esterni al distretto medesimo.
Art. 55
(Manager di distretto)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo coordinato dei distretti del commercio di cui all'articolo 54, è istituito un elenco di manager di distretto composto da soggetti in possesso di specifiche competenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dei distretti, che può essere utilizzato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 54, comma 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l'istituzione dell'elenco dei manager di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.
Art. 56
(Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere l'intera attività istruttoria in relazione alle seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione dei contributi di cui all'articolo 129 a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;
b) concessione dei contributi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 138;
c) attività di formazione professionale degli operatori commerciali, di formazione e aggiornamento professionale e in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
3. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
4.
Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1 il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione dei contributi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
6.
L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
7. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 6.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7 e dalle direttive di cui al comma 5.
9. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
10. Il divieto generale di contribuzione previsto all'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 6, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
11. In attuazione del principio di trasparenza al CATT FVG si applicano le norme di cui all'
articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva il CATT FVG si dota di un proprio sito internet.
Note:
1I commi 6 e 9 del presente articolo si applicano dall'1/1/2026.
Art. 57
(Assegnazione fondi al CATT FVG)
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce, revoche e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b), per le rispettive e medesime finalità.
Art. 58
(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali in base ai dati comunicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2.
I CAT, su delega del CATT FVG, svolgono attività di sportello e di informazione, nonché le attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale degli operatori commerciali e del loro personale;
b) assistenza tecnica generale;
c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, compresa la digitalizzazione, e organizzativa;
d) gestione economica e finanziaria dell'impresa compreso l'accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
e) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
f) formazione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
g) gestione delle risorse umane;
h) sicurezza e tutela del consumatore;
i) tutela dell'ambiente, anche in termini di sviluppo sostenibile;
j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
l) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
m) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 6.
4. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi di cui al
titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
6. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
7. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
8. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedono indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
9. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico e prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che le richiedono.
10. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT si applicano le norme di cui all'
articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva i CAT si dotano di un proprio sito internet.