LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo VII
 Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 45
 (Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e all'osservanza delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità dell'esercizio, ed è svolto in coerenza con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente conosciuta come normativa SUP (Single Use Plastic).
2. L'esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. È altresì soggetto a SCIA l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande:
a) negli esercizi di intrattenimento e svago di cui al comma 5, lettera b);
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle attività svolte in forma temporanea;
d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
e) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
4. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione è compresa la vendita per asporto e consegna a domicilio dell'acquirente.
5. Gli esercizi di somministrazione sono distinti in:
a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia; negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.
6. I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all'interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.
Art. 46
 (Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
2. Le norme del presente capo non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
Art. 47
 (Ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, di sorvegliabilità dell'esercizio, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché all'osservanza di ogni altra disposizione e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relative a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.
Art. 48
 (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 49
 (Sospensione e cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 50
 (Home restaurant)
1. L'home restaurant è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sotto forma di prestazione occasionale presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.
2. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'attività di home restaurant è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 51
 (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all'interno di circoli è avviato previa SCIA. L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente della concessione di occupazione di suolo pubblico e della comunicazione igienico-sanitaria. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.
Art. 52
 (Pubblicità degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione è pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Art. 53
 (Pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.