Capo VI
Manifestazioni fieristiche
Art. 39
(Definizioni e ambito di applicazione delle manifestazioni fieristiche)
1.
Ai fini del presente capo si intendono per:
a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;
b) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori nei quartieri fieristici;
d) espositori: le imprese, gli enti pubblici, gli operatori privati o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
2.
Sono escluse dalla disciplina del presente capo:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.
Art. 40
(Tipologie di manifestazioni fieristiche)
1.
Sono tipologie di manifestazioni fieristiche:
a) le fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) le fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) le mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 41
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio in cui si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile.
6. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di un nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale o comunale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Art. 42
(Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa. A tal fine le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
3. Gli operatori privati, diversi dalle imprese, che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale.
4.
Gli operatori di cui al comma 3 devono essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.
5.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 4 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;
b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;
c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano:
a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.
Art. 43
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario, ha finalità promozionali ed è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di commercio.
2.
Nel Calendario sono riportati per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualificazione;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualificazione della manifestazione fieristica;
f) ogni altra informazione che l'Amministrazione regionale ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.
Art. 44
(Regolamento delle manifestazioni fieristiche)
1.
Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 41.