Capo V
Commercio su aree pubbliche
Art. 29
(Ambito di applicazione)
1.
Le norme del presente capo e del capo VII si applicano anche:
a) agli industriali e agli artigiani che esercitano il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
b) ai soggetti che vendono o espongono per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
c) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.
2.
Il presente capo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del
decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.
Art. 30
(Commercio su aree pubbliche)
1.
Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) sui posteggi, anche isolati, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi;
d) nelle fiere e cioè nelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 31
(Esercizio dell'attività su aree pubbliche)
1.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell' Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.
5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.
10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
3Comma 6 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 32
(Posteggi per il commercio su aree pubbliche)
1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 35.
4. Il Comune tiene costantemente aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente, la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.
5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 36, specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà, del titolare della concessione.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 5/2026
2Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 33
(Decadenza e revoca della concessione di posteggio)
1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 35, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori al 30 per cento dei giorni di attività possibili salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza, maternità.
2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 1 e 2 è divenuto esecutivo.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.
5. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 36.
6. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 35.
Art. 34
(Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione della stessa posseduti dal dante causa.
Art. 35
(Prescrizioni specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere vietato e limitato per motivi di ordine pubblico, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
2. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
4. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
5. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
Art. 36
(Regolamenti comunali per il commercio mercatale)
1.
L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. I titolari di posteggi ubicati nei mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merci non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.
5. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), e dall'articolo 32.
6. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
7. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
8. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente capo e dal capo VII, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
Art. 37
(Prescrizioni per i prodotti alimentari)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia per quanto attiene alla vendita che alla somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 29, comma 3, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle manifestazioni fieristiche.
Art. 38
(Orari dell'attività su aree pubbliche)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.