LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo III
 Altre forme di vendita
Art. 18
 (Outlet)
1. Gli outlet sono esercizi commerciali, o parti di essi, destinati alla vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati.
2. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.
Art. 19
 (Commercio all'ingrosso)
1. Negli esercizi commerciali all'ingrosso l'attività di vendita è rivolta esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori. Nei cash and carry l'attività di vendita è svolta mediante l'impiego della vendita a libero servizio ovvero non assistita.
2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.
Art. 20
 (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono strutture destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca. Sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.
3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
Art. 21
 (Disciplina dei mercati coperti)
1. I mercati coperti sono strutture gestite in modo unitario e destinate alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, che favoriscono l'incontro tra produttori, commercianti e consumatori. Possono essere gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili, da associazioni di categoria o soggetti privati e sono attrezzati con spazi adeguati per la preparazione, la vendita e la conservazione dei prodotti, nonché con servizi igienici.
2. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati coperti.
Art. 22
 (Spacci interni)
1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, gli Enti del Terzo settore, le associazioni e le cooperative, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
2. L'attivazione dell'esercizio è soggetta a comunicazione al SUAP territorialmente competente, in cui si indica il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
Art. 23
 (Vendita per mezzo di distributori automatici)
1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Art. 24
 (Commercio elettronico, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita a mezzo del commercio elettronico può essere svolta liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16 e 17.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore.
3. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
4. Alle vendite di cui al comma 3 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ).
Art. 25
 (Vendita al domicilio del consumatore o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore o la raccolta di ordinativi di acquisto negoziata fuori dai locali commerciali è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998.