LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo II
 Commercio in sede fissa
Art. 11
 (Esercizio di un'attività commerciale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, l'esercizio di un'attività commerciale è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché delle norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
2. La SCIA è presentata allo Sportello unico territorialmente competente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), di seguito SUAP, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) la dichiarazione di conformità alle normative igienico-sanitarie e a quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale.
3. La vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, se effettuata mediante distribuzione automatica, per corrispondenza, per commercio elettronico, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio, non è soggetta alla presentazione di una nuova SCIA né ad altra forma di comunicazione.
4. La presentazione della SCIA o il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppongono idoneo titolo edilizio e sono effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore e in conformità con le disposizioni del masterplan del commercio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, commi 4 e 6.
Art. 12
 (Subingresso nell'attività commerciale)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività commerciale di vicinato, di media e grande struttura, anche se effettuata con le forme speciali di vendita di cui agli articoli 23, 24 e 25, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 13
 (Sospensione e cessazione dell'attività commerciale)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi, è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA e l'autorizzazione eventualmente rilasciata decade.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente, il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 14
 (Superficie di vendita)
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.
5. Le superfici di vendita del settore non alimentare possono essere destinate sia a generi a basso impatto che a impatto ordinario. Il mutamento del genere di impatto, nel rispetto degli standard urbanistici, è soggetto a SCIA corredata, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, del parere favorevole dell'ente competente a valutare l'impatto viabilistico.
6. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
7. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA è del SUAP del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita. La competenza a rilasciare l'autorizzazione, ove dovuta, e quella in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
9. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
10. La riduzione della superficie che riqualifica una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità al Comune della superficie autorizzata.
11. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rispetto alle procedure di valutazione ambientale, le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.
Art. 15
 (Esercizi di vicinato)
1. Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati che contribuiscono all'economia di prossimità favorendo la rivitalizzazione del tessuto economico locale anche attraverso la diffusione dei prodotti del territorio, nonché attraverso strumenti digitali e adeguata informazione sull'origine dei beni, concorrendo alla promozione di filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne.
2. L'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
Art. 16
 (Medie strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
Art. 17
 (Grandi strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. Nell'ottica del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica, gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, sono subordinati all'approvazione di un Piano attuativo comunale finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione, le strategie di impianto urbanistico-viabilistico, i requisiti ambientali e le eventuali misure compensative.
4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.
5. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una conferenza di servizi istruttoria. Alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati a partecipare anche il manager del distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
6. Nei casi di cui al comma 4 l'approvazione del Piano attuativo comunale di cui al comma 3 è subordinata alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione del Piano attuativo resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.