LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo I
 Definizioni e disposizioni in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 3
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;
h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;
k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;
l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;
n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;
o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;
p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.
2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:
a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;
c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:
1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.
Art. 4
 (Definizioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico e a tal fine attrezzate, annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici a uso della clientela, ove previsto dalla normativa edilizia;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) catering: attività che consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprendente la preparazione dei tavoli, buffet e il servizio di somministrazione;
f) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione e gestione di eventi comprensiva del servizio di catering;
g) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
h) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata anche in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni nell'anno solare;
i) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, enti o associazioni senza fini di lucro su area pubblica o privata con una durata temporale non superiore a cinquantanove giorni nel corso di un anno; tale limite temporale permane anche in caso di attività svolta in più siti dal medesimo soggetto.
Art. 5
 (Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
5. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
6. La verifica dei requisiti morali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 6
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, quelli di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
2. Con regolamento regionale vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ferma restando la conoscenza della lingua italiana secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente, e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e di aggiornamento da registrare sul libretto aziendale formativo.
4. Il CATT FVG e i CAT, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (FAD), a esclusione delle materie attinenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico-sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 204/1985 e di cui all'articolo 2 della legge 39/1989.
5. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato - Regioni. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Art. 7
 (Commissioni d'esame)
1. A conclusione dei corsi professionali per il commercio e per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla Giunta camerale per una durata di cinque anni e composte dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Segretario generale camerale con funzioni di Presidente;
b) un funzionario della Regione;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti;
e) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014;
f) un esperto in merceologia;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
Art. 8
 (Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante dei docenti del corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 9
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. Il mutamento di settore merceologico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita.
3. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge solo in capo al farmacista e i requisiti professionali di cui all'articolo 5 solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 121, comma 2, quarto periodo.
Art. 10
 (Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio)
1. Le disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo non si applicano nei confronti delle seguenti categorie, fatta salva l'applicazione del capo VII:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui); per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, nonché loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
i) enti pubblici, fondazioni, Enti del Terzo settore, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
j) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
k) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
l) gestori di teatri, musei pubblici e privati, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in tali luoghi in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
m) titolari di attività commerciali all'interno di teatri, musei pubblici e privati e cinematografi per le vendite effettuate in tali luoghi;
n) gestori dei punti informativi di cui all'articolo 69.
2. È altresì escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo il commercio della stampa quotidiana e periodica, disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).