LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Capo I
 Definizioni e disposizioni in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 3
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;
h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;
k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;
l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;
n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;
o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;
p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.
2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:
a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;
c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:
1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.
Art. 4
 (Definizioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico e a tal fine attrezzate, annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici a uso della clientela, ove previsto dalla normativa edilizia;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) catering: attività che consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprendente la preparazione dei tavoli, buffet e il servizio di somministrazione;
f) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione e gestione di eventi comprensiva del servizio di catering;
g) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
h) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata anche in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni nell'anno solare;
i) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, enti o associazioni senza fini di lucro su area pubblica o privata con una durata temporale non superiore a cinquantanove giorni nel corso di un anno; tale limite temporale permane anche in caso di attività svolta in più siti dal medesimo soggetto.
Art. 5
 (Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
5. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
6. La verifica dei requisiti morali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 6
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, quelli di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
2. Con regolamento regionale vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ferma restando la conoscenza della lingua italiana secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente, e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e di aggiornamento da registrare sul libretto aziendale formativo.
4. Il CATT FVG e i CAT, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (FAD), a esclusione delle materie attinenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico-sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 204/1985 e di cui all'articolo 2 della legge 39/1989.
5. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato - Regioni. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Art. 7
 (Commissioni d'esame)
1. A conclusione dei corsi professionali per il commercio e per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla Giunta camerale per una durata di cinque anni e composte dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Segretario generale camerale con funzioni di Presidente;
b) un funzionario della Regione;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti;
e) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014;
f) un esperto in merceologia;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
Art. 8
 (Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante dei docenti del corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 9
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. Il mutamento di settore merceologico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita.
3. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge solo in capo al farmacista e i requisiti professionali di cui all'articolo 5 solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 121, comma 2, quarto periodo.
Art. 10
 (Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio)
1. Le disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo non si applicano nei confronti delle seguenti categorie, fatta salva l'applicazione del capo VII:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui); per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, nonché loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
i) enti pubblici, fondazioni, Enti del Terzo settore, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
j) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
k) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
l) gestori di teatri, musei pubblici e privati, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in tali luoghi in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
m) titolari di attività commerciali all'interno di teatri, musei pubblici e privati e cinematografi per le vendite effettuate in tali luoghi;
n) gestori dei punti informativi di cui all'articolo 69.
2. È altresì escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo il commercio della stampa quotidiana e periodica, disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).
Capo II
 Commercio in sede fissa
Art. 11
 (Esercizio di un'attività commerciale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, l'esercizio di un'attività commerciale è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché delle norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
2. La SCIA è presentata allo Sportello unico territorialmente competente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), di seguito SUAP, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) la dichiarazione di conformità alle normative igienico-sanitarie e a quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale.
3. La vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, se effettuata mediante distribuzione automatica, per corrispondenza, per commercio elettronico, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio, non è soggetta alla presentazione di una nuova SCIA né ad altra forma di comunicazione.
4. La presentazione della SCIA o il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppongono idoneo titolo edilizio e sono effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore e in conformità con le disposizioni del masterplan del commercio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, commi 4 e 6.
Art. 12
 (Subingresso nell'attività commerciale)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività commerciale di vicinato, di media e grande struttura, anche se effettuata con le forme speciali di vendita di cui agli articoli 23, 24 e 25, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 13
 (Sospensione e cessazione dell'attività commerciale)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi, è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA e l'autorizzazione eventualmente rilasciata decade.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente, il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 14
 (Superficie di vendita)
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.
5. Le superfici di vendita del settore non alimentare possono essere destinate sia a generi a basso impatto che a impatto ordinario. Il mutamento del genere di impatto, nel rispetto degli standard urbanistici, è soggetto a SCIA corredata, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, del parere favorevole dell'ente competente a valutare l'impatto viabilistico.
6. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
7. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA è del SUAP del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita. La competenza a rilasciare l'autorizzazione, ove dovuta, e quella in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
9. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
10. La riduzione della superficie che riqualifica una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità al Comune della superficie autorizzata.
11. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rispetto alle procedure di valutazione ambientale, le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.
Art. 15
 (Esercizi di vicinato)
1. Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati che contribuiscono all'economia di prossimità favorendo la rivitalizzazione del tessuto economico locale anche attraverso la diffusione dei prodotti del territorio, nonché attraverso strumenti digitali e adeguata informazione sull'origine dei beni, concorrendo alla promozione di filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne.
2. L'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
Art. 16
 (Medie strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
Art. 17
 (Grandi strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. Nell'ottica del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica, gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, sono subordinati all'approvazione di un Piano attuativo comunale finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione, le strategie di impianto urbanistico-viabilistico, i requisiti ambientali e le eventuali misure compensative.
4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.
5. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una conferenza di servizi istruttoria. Alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati a partecipare anche il manager del distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
6. Nei casi di cui al comma 4 l'approvazione del Piano attuativo comunale di cui al comma 3 è subordinata alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione del Piano attuativo resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.
Capo III
 Altre forme di vendita
Art. 18
 (Outlet)
1. Gli outlet sono esercizi commerciali, o parti di essi, destinati alla vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati.
2. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.
Art. 19
 (Commercio all'ingrosso)
1. Negli esercizi commerciali all'ingrosso l'attività di vendita è rivolta esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori. Nei cash and carry l'attività di vendita è svolta mediante l'impiego della vendita a libero servizio ovvero non assistita.
2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.
Art. 20
 (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono strutture destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca. Sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.
3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
Art. 21
 (Disciplina dei mercati coperti)
1. I mercati coperti sono strutture gestite in modo unitario e destinate alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, che favoriscono l'incontro tra produttori, commercianti e consumatori. Possono essere gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili, da associazioni di categoria o soggetti privati e sono attrezzati con spazi adeguati per la preparazione, la vendita e la conservazione dei prodotti, nonché con servizi igienici.
2. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati coperti.
Art. 22
 (Spacci interni)
1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, gli Enti del Terzo settore, le associazioni e le cooperative, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
2. L'attivazione dell'esercizio è soggetta a comunicazione al SUAP territorialmente competente, in cui si indica il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
Art. 23
 (Vendita per mezzo di distributori automatici)
1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Art. 24
 (Commercio elettronico, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita a mezzo del commercio elettronico può essere svolta liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16 e 17.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore.
3. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
4. Alle vendite di cui al comma 3 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ).
Art. 25
 (Vendita al domicilio del consumatore o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore o la raccolta di ordinativi di acquisto negoziata fuori dai locali commerciali è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998.
Capo IV
 Pubblicità orari, prezzi e vendite straordinarie
Art. 26
 (Pubblicità degli orari)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Art. 27
 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.
2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.
3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
Art. 28
 (Disciplina delle vendite straordinarie)
1. Sono vendite straordinarie:
a) le vendite di fine stagione, denominate anche saldi: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;
b) le vendite promozionali: caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi;
c) le vendite di liquidazione: sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a fronte di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.
2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.
3. Su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.
4. La presentazione al pubblico delle vendite straordinarie deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura della vendita, la data di inizio e la sua durata.
5. Le vendite straordinarie sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Capo V
 Commercio su aree pubbliche
Art. 29
 (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo e del capo VII si applicano anche:
a) agli industriali e agli artigiani che esercitano il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
b) ai soggetti che vendono o espongono per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
c) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.
2. Il presente capo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.
Art. 30
 (Commercio su aree pubbliche)
1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) sui posteggi, anche isolati, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi;
d) nelle fiere e cioè nelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 31
 (Esercizio dell'attività su aree pubbliche)
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell' Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.
5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
6.  
( ABROGATO )
(3)
7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.
10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
3Comma 6 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 32
 (Posteggi per il commercio su aree pubbliche)
1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 35.
4. Il Comune tiene costantemente aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente, la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.
5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 36, specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà, del titolare della concessione.
6.  
( ABROGATO )
(1)
7.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 5/2026
2Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 33
 (Decadenza e revoca della concessione di posteggio)
1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 35, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori al 30 per cento dei giorni di attività possibili salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza, maternità.
2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 1 e 2 è divenuto esecutivo.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.
5. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 36.
6. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 35.
Art. 34
 (Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione della stessa posseduti dal dante causa.
Art. 35
 (Prescrizioni specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere vietato e limitato per motivi di ordine pubblico, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
2. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
4. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
5. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
Art. 36
 (Regolamenti comunali per il commercio mercatale)
1.
L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. I titolari di posteggi ubicati nei mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merci non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.
5. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), e dall'articolo 32.
6. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
7. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
8. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente capo e dal capo VII, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
Art. 37
 (Prescrizioni per i prodotti alimentari)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia per quanto attiene alla vendita che alla somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 29, comma 3, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle manifestazioni fieristiche.
Art. 38
 (Orari dell'attività su aree pubbliche)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Capo VI
 Manifestazioni fieristiche
Art. 39
 (Definizioni e ambito di applicazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;
b) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori nei quartieri fieristici;
d) espositori: le imprese, gli enti pubblici, gli operatori privati o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente capo:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.
Art. 40
 (Tipologie di manifestazioni fieristiche)
1. Sono tipologie di manifestazioni fieristiche:
a) le fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) le fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) le mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 41
 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio in cui si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile.
6. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di un nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale o comunale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Art. 42
 (Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa. A tal fine le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
3. Gli operatori privati, diversi dalle imprese, che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale.
4. Gli operatori di cui al comma 3 devono essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 4 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;
b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;
c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano:
a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.
Art. 43
 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario, ha finalità promozionali ed è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di commercio.
2. Nel Calendario sono riportati per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualificazione;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualificazione della manifestazione fieristica;
f) ogni altra informazione che l'Amministrazione regionale ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.
Art. 44
 (Regolamento delle manifestazioni fieristiche)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 41.
Capo VII
 Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 45
 (Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e all'osservanza delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità dell'esercizio, ed è svolto in coerenza con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente conosciuta come normativa SUP (Single Use Plastic).
2. L'esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. È altresì soggetto a SCIA l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande:
a) negli esercizi di intrattenimento e svago di cui al comma 5, lettera b);
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle attività svolte in forma temporanea;
d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
e) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
4. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione è compresa la vendita per asporto e consegna a domicilio dell'acquirente.
5. Gli esercizi di somministrazione sono distinti in:
a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia; negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.
6. I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all'interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.
Art. 46
 (Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
2. Le norme del presente capo non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
Art. 47
 (Ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, di sorvegliabilità dell'esercizio, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché all'osservanza di ogni altra disposizione e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relative a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.
Art. 48
 (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 49
 (Sospensione e cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 50
 (Home restaurant)
1. L'home restaurant è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sotto forma di prestazione occasionale presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.
2. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'attività di home restaurant è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 51
 (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all'interno di circoli è avviato previa SCIA. L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente della concessione di occupazione di suolo pubblico e della comunicazione igienico-sanitaria. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.
Art. 52
 (Pubblicità degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione è pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Art. 53
 (Pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.
Capo VIII
 Sviluppo dell'attività commerciale
Art. 54
 (Distretti del commercio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e dei territori.
2. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei consumatori, individuano gli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione economica mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici e privati;
b) investimenti effettuati dalle imprese;
c) attività di marketing e animazione urbana del distretto;
d) attivazione di servizi a favore dell'economia locale.
3. I Comuni singoli o associati che intendono costituire un distretto del commercio stipulano un accordo, denominato "accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi da attuare tramite il piano di cui al comma 6. Sono parti necessarie dell'accordo i seguenti soggetti:
a) Comuni, singoli o associati competenti, per territorio;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) le imprese e almeno un ente pubblico quali, in particolare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti di ricerca, o un ente privato quali associazioni, banche, fondazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come da articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
4. Ai fini della costituzione dei distretti, in relazione alla localizzazione dei Comuni, sono stabilite le seguenti tipologie di aggregazione:
a) Comuni singoli o associati competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti;
b) Comuni montani o parzialmente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), singoli o associati, con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti, ovvero almeno tre Comuni.
5. Ciascun distretto coordina la definizione delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario presentate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato, da attuare in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
6. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni e con il singolo distretto le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione del territorio del distretto, che costituiscono nel loro insieme il Piano di distretto degli interventi per l'accesso ai contributi. Le azioni previste dal Piano sono indirizzate allo sviluppo dell'economia urbana con particolare riferimento ai centri cittadini e tenuto conto dei principi di salvaguardia e valorizzazione dei locali e delle attività storiche. Il Piano è supportato dall'analisi relativa al sistema del commercio del territorio di riferimento e prevede il monitoraggio delle azioni attuate. Le attività di monitoraggio concorrono alle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
7. La consultazione dei portatori di interessi, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'accordo di cui al comma 3 e l'attuazione del Piano di distretto di cui al comma 6 sono gestite in forma coordinata e unitaria da un manager di distretto, incaricato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila, che rappresenta il distretto nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori esterni al distretto medesimo.
Art. 55
 (Manager di distretto)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo coordinato dei distretti del commercio di cui all'articolo 54, è istituito un elenco di manager di distretto composto da soggetti in possesso di specifiche competenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dei distretti, che può essere utilizzato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 54, comma 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l'istituzione dell'elenco dei manager di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.
Art. 56
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere l'intera attività istruttoria in relazione alle seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione dei contributi di cui all'articolo 129 a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;
b) concessione dei contributi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 138;
c) attività di formazione professionale degli operatori commerciali, di formazione e aggiornamento professionale e in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
3. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1 il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione dei contributi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
6. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
7. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 6.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7 e dalle direttive di cui al comma 5.
9. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
10. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 6, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
11. In attuazione del principio di trasparenza al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva il CATT FVG si dota di un proprio sito internet.
Note:
1I commi 6 e 9 del presente articolo si applicano dall'1/1/2026.
Art. 57
 (Assegnazione fondi al CATT FVG)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7/2000.
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce, revoche e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b), per le rispettive e medesime finalità.
Art. 58
 (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali in base ai dati comunicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2. I CAT, su delega del CATT FVG, svolgono attività di sportello e di informazione, nonché le attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale degli operatori commerciali e del loro personale;
b) assistenza tecnica generale;
c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, compresa la digitalizzazione, e organizzativa;
d) gestione economica e finanziaria dell'impresa compreso l'accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
e) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
f) formazione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
g) gestione delle risorse umane;
h) sicurezza e tutela del consumatore;
i) tutela dell'ambiente, anche in termini di sviluppo sostenibile;
j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
l) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
m) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 6.
4. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi di cui al titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
6. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
7. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
8. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedono indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
9. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico e prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che le richiedono.
10. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva i CAT si dotano di un proprio sito internet.
Capo IX
 Programmazione commerciale
Art. 59
 (Disposizioni specifiche per medie e grandi strutture al di fuori dei centri storici)
1. Al fine di perseguire lo sviluppo economico e territoriale e nel rispetto della limitazione del consumo di suolo gli interventi relativi alle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe collocate all'esterno dei centri storici, possono essere subordinati alla corresponsione di un onere di urbanizzazione aggiuntivo posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale. Tale onere è calcolato sulla superficie utile, così come definita dalla legge regionale 19/2009, in una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria ed è destinato alla rigenerazione commerciale e turistica del territorio.
Art. 60
 (Pianificazione urbanistico-commerciale)
1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, il profilo architettonico, storico-culturale, di viabilità e di tutela della salute e di ludopatia;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e la limitazione di tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.
2. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente.
3. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
4. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare una variante urbanistica, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del masterplan del commercio, in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di collocare esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
5. La variante urbanistica di cui al comma 4 in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) delimita le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico nel rispetto, di quanto sancito al comma 1;
c) recepisce il contenuto di accordi di programma dei quali il Comune è parte contraente.
Art. 61
 (Localizzazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.
2. Gli esercizi di media struttura di vendita possono essere allocati:
a) per superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati in ogni zona urbanisticamente compatibile;
b) per superfici di vendita superiori a 400 metri quadrati con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dallo strumento urbanistico comunale, nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
4. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.
5. La somministrazione al pubblico dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.
6. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.
Art. 62
 (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)
1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto da regolamento regionale.
2. Le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 5 e 14 della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione. All'interno dei centri storici per gli edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, all'interno delle aree edificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali), in tutte le aree soggette a convenzioni, piani attuativi o accordi di programma, come definite dagli strumenti urbanistici, gli esercizi di vendita possono derogare al rispetto degli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio a seguito di apposita convenzione o accordo con il Comune, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.
Art. 63
 (Masterplan del commercio)
1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie Locali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un masterplan per la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale.
2. Il masterplan del commercio in attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo, di contrasto alla dispersione insediativa e in coerenza con le finalità di cui alla legge urbanistica vigente e di cui alla legge regionale 19/2009, nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014:
a) al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individua le aree e gli immobili suscettibili di riconversione e riqualificazione, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema locale anche in un'ottica di attività di servizi;
b) individua i criteri e le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale;
c) individua, sulla base dei parametri e dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 131, comma 2, le zone di indebolimento commerciale;
d) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso;
e) sostiene l'iniziativa privata riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate;
f) promuove la collaborazione con i distretti del commercio, con gli Enti locali e gli altri enti pubblici.
3. Entro due anni dalla data dell'approvazione del masterplan di cui al comma 1 i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive previsti dallo stesso.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 64
 (Osservatorio regionale del commercio e del turismo)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) monitora la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita, di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche, alle altre forme di distribuzione in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere indagini e ricerche in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;
c) monitora e analizza, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG e avvalendosi dell'applicativo Banca Dati WebTur FVG, l'andamento dei flussi turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;
d) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;
e) elabora e diffonde, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti dati aggregati per la programmazione nei settori commerciale e turistico e per la conoscenza degli stessi, al fine di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali.
3. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si avvale della collaborazione dei distretti del commercio e può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo è istituito, altresì, un tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico, convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente, a cui partecipano un rappresentante dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i manager dei distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.
6. Il tavolo di cui al comma 5 elabora proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico, che tengono conto anche dell'impatto sui prezzi al consumo, avvalendosi dei dati degli osservatori dei prezzi ove istituiti, e dell'impatto sulla dinamica dei costi per imprese e consumatori. Il tavolo monitora altresì l'impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l'analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.
7. II tavolo di cui al comma 5 collabora anche con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.
8. Per le attività del tavolo di cui al comma 5 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
Capo X
 Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche
Art. 65
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno cinquanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
2. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., che risultino essere in esercizio da almeno cinquanta anni.
3. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente e inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.
4. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e gli istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative. La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.
6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio è approvato l'elenco dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 2, in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività. Il censimento può essere oggetto di revisione anche annuale.
7. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, può essere disposta, d'ufficio o su segnalazione del Comune competente per territorio, la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del locale storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.
8. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune la documentazione necessaria e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
10. I locali storici e le attività storiche censiti sono contrassegnati da una targa, predisposta dalla Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata dal <<logo>> di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>> o di <<Attività Storica del Friuli Venezia Giulia>>.