LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 96
 (Alberghi diffusi)
1. Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Forniscono alloggio in unità abitative dislocate in edifici separati, per un numero complessivo di posti letto non inferiore a sessanta, nonché servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante e bar. I servizi centralizzati possono essere garantiti da altre strutture ricettive alberghiere o da pubblici esercizi mediante convenzioni.
2. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 1, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
3. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, calcolati su strada, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.