LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 92
 (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. È fatto obbligo di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
2. È fatto obbligo di rappresentare in ogni forma di pubblicità e comunicazione i requisiti specifici posseduti dalla struttura ricettiva richiesti per l'appartenenza alla relativa tipologia disciplinata dalla presente legge regionale. L'esercente può altresì indicare la classificazione ottenuta ai sensi dell'articolo 89.