LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 89
 (Classificazione delle strutture ricettive)
1.
I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo che ne definisce altresì l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, allegati abrogati dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

2. Le strutture ricettive classificate in base ai requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 86, comma 1, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori standard di qualità volti all'ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dalla presente legge.
3. Le strutture che aderiscono al disciplinare di cui al comma 2 sono inserite nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini della loro promozione e commercializzazione e del monitoraggio da parte di PromoTurismoFVG della qualità dell'offerta del prodotto turistico.