LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 80
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull'attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del controllo di legittimità e della rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 71, comma 2, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il budget previsionale annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;
b) il programma annuale dei fabbisogni di personale;
c) il Piano strategico del turismo della Regione e il Piano triennale degli investimenti;
d) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.
5. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano efficaci.
6. Il Direttore generale adegua gli atti di cui al comma 2 alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento della relativa deliberazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può chiedere informazioni e disporre ispezioni e verifiche nei confronti di PromoTurismoFVG.